Trovate tutti gli aspetti fiscali di come e quando (stampe di riepilogo) devoni essere essere addebitati i bolli in questa FAQ
Ogni fattura elettronica assoggettata a imposta di bollo deve riportare l’annotazione “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972″ ma Business scrive automaticamente questo testo nelle fatture elettroniche su cui risulta essere addebitato il bollo, oltre a completare nel file xml l’elemento 2.1.1.6 – Dati bollo (Bollo virtuale – importo bollo)
Quindi non va aggiunta nessuna riga del corpo perché se sulla fattura deve essere applicato il bollo (sulla base del codice iva usato e dell’imponibile) verrà valorizzato sia il tag del bollo virtuale come previsto dalla normativa e sarà anche aggiunto un testo in coda al CORPO con l’indicazione prevista.
Modalita’ di addebito
Business prevede diverse possibilità per definire in quali condizioni sarà calcolato ed applicato il bollo il quel campo
Nella scelta ” TABELLA BOLLI ” (menu 1,A,2) vanno definiti per quali codici iva attivare il calcolo del bollo. (l’immagine sottostante è un esempio!)
Inoltre è possibile anche definire in quali condizioni sarà calcolato ed applicato il bollo, in Business NET questa impostazione si opera dalla scelta TABELLA BOLLI (menu 1,A,2) mentre su Business Cube occorre accedere all’anagrafica ditta ( menu 1,C,1) e da li alla voce DATI AGGIUNTIVI DITTA nel riquadro BOLLI.
Per default è richiesto che un codice iva fra quelli elencati sia presente in TESTATA DOCUMENTO (vedi figura), in questo caso se il totale documento supera i 77,47€ il bollo sarà applicato
Se però si spunta la voce “CALCOLA I BOLLI IGNORANDO IL CODICE ESENZIONE IN TESTATA DOCUMENTO” invece di basarsi sul codice di esenzione di testata, viene verificato il codice iva presente in ogni riga del documento, se queste righe superano la cifra di 77,47€ allora viene addebitato.
In questo modo il calcolo è più preciso e vi trovate l’importo dei bolli sul PIEDE del documento fattura.
Come faccio a NON addebitare i bolli al cliente?
Fiscalmente i BOLLI DEVONO essere pagati allo stato, quindi non esiste la possibilità di emettere fattura con le esenzioni qui indicate senza applicare il BOLLO in fattura, è però frequente la casistica in cui NON SI DESIDERA CHE SIA IL CLIENTE a pagare il bollo
Per ottenere questo risultato è sufficiente impostare la tabella scegliendo la voce “D”
Per non addebitare i BOLLI al cliente basta NON METTERE la spunta su ADDEBITA BOLLI (queste spunta è derivata dall’anagrafica per cui potete decidere di addebitarli solo a qualche cliente o decidere volta pere volta).
Ovviamente nella fattura cartacea non comparirà nulla circa i bolli (essendo un bollo virtuale) e non influendo sul totale documento
ma quando create la fattura elettronica sarà aggiunta la riga di addebito bolli senza influire sul totale documento
Come e quando dovrò versare in F24 per i bolli incassati?
Riportiamo anche le informazioni fiscali in nostro possesso al 11/01/2019, per qualunque dettaglio consultate il Vostro consulente:
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.
L’importo dell’imposta di bollo da versare sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’Area Riservata di ciascun soggetto passivo Iva.
Il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato:
- tramite il servizio presente nell’Area Riservata di ciascun soggetto passivo Iva con addebito su conto correte bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le modifiche introdotte si applicano alle fatture elettroniche (B2B/B2C e Fattura PA) emesse dal 1° gennaio 2019. Per tali fatture non sarà quindi possibile assolvere all’imposta di bollo in un unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quest’ultima modalità e tempistica rimane in vigore per i documenti informatici diversi dalla fattura elettronica e quindi per gli atti, i documenti e i registri in formato elettronico emessi e utilizzati durante l’anno, per i quali quindi nulla cambia.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 dovrà quindi essere versata entro le seguenti scadenze:
- 23/4/2019 (il periodo 20/4-22/4 è festivo) per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019;
- 22/7/2019 (il 20/7 è sabato) per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019;
- 21/10/2019 (il 20/10 è domenica) per le fatture emesse nel terzo trimestre 2019;
- 20/1/2020 per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2019.
Trovate le istruzioni su come fare le STAMPE DI RIEPILOGO delle fatture con bolli (da confrontare con ciò che arriverà dallo SDI) consultando questa FAQ
MA SE VOGLIAMO VEDERE LA FRASE “BOLLO ASSOLTO OVE DOVUTO” NELLE FATTURE CON ESENZIONE DOVE DOBBIAMO INSERIRE LA FRASE?
GRAZIE
come chiarito, la frase “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014” compare automaticamente nelle fatture elettroniche su cui risulta essere addebitato il bollo, perchè vuoi mettere un testo ulteriore? se hai questa necessità aggiungilo alle note come un qualunque altro testo che vuoi esporre (vedi caso del CONAI)
Ho aggiornato la tabella bolli com indicato nel manuale degli esempi ma nella fattura (per ora quella normale perchè non ho ancora fatto l’estrazione per quella elettronica) non mi mette il bollo. Cosa devo fare?
Se nella testata del documento è presente la SPUNTA su ADDEBITA BOLLI (che viene letta dal cliente) e se il valore delle righe con codice IVA esente (indicato nella tabella bolli) supera la soglia dei 77€ allora sul PIEDE i bolli compaiono automaticamente. Sicuramente non è vera una di queste due condizioni.
Controlla e se non risolvi apri un ticket per guardarci insieme